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Titolo II - Soci
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ART. 4 - SOCI EFFETTIVI

Sono ammesse a far parte di ASTOI Confindustria Viaggi e ne divengono Soci effettivi, le imprese ed i consorzi di imprese che, esercitando con regolare licenza di agenzia di viaggi l'attività di organizzazione o di intermediazione di viaggi e impegnandosi al rispetto del Codice di Comportamento, richiedono ed ottengono l'ammissione con voto favorevole espresso dai 2/3 (due terzi) dei componenti il Comitato di Settore di competenza di cui al successivo art. 17.

Tale Comitato si esprimerà in base al profilo economico, commerciale e finanziario dell’impresa candidata, della sua onorabilità, della sua professionalità, e della sua adeguatezza rispetto agli standard di qualità etica e professionale che l’Associazione persegue e promuove e di ogni altro fattore che ragionevolmente possa porsi in contrasto con gli interessi dell’Associazione.

All’atto dell’adesione, i Soci effettivi sono inquadrati nei seguenti settori:

a) organizzazione di viaggi;

b) intermediazione di viaggi.

Nell'ipotesi in cui un'impresa svolga contemporaneamente attività di organizzazione e di intermediazione di viaggi, essa verrà inquadrata nel settore di attività economicamente prevalente sulla base dei parametri, termini e condizioni previsti dal Regolamento.

Nell’ipotesi in cui, tra più società esercenti attività di organizzazione e/o intermediazione, sussistano situazioni di controllo o collegamento (ai sensi dell’art. 2359 c.c.), condizione per l’ammissione di una società è costituita dall’ammissione anche dell’altra/e ovvero dalla circostanza che quest’ultima/e sia/siano già socia/e di ASTOI Confindustria Viaggi.

Nell’ipotesi in cui più del 50% del capitale sociale di più società esercenti attività di organizzazione e/o intermediazione appartenga allo stesso soggetto, condizione per l’ammissione di una di dette società è costituita dall’ammissione anche dell’altra/e ovvero dalla circostanza che quest’ultima/e sia/siano già socia/e di ASTOI Confindustria Viaggi.

ART. 5 - SOCI AGGREGATI

Sono ammessi, in qualità di Soci aggregati con le stesse modalità di adesione di cui al precedente comma, enti, associazioni, organizzazioni ed imprese che non esercitano l’attività di organizzazione o intermediazione di viaggi ma le cui finalità, attività ed interessi siano giudicati dal Comitato di Presidenza compatibili ed affini con quelli dell’Associazione. Sono altresì ammesse, in qualità di Soci aggregati, le imprese che esercitano attività di organizzazione o intermediazione di viaggi che non abbiano ancora maturato tutti i requisiti per l'adesione come Soci Effettivi.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ogni Socio ha diritto di partecipare alle attività associative e di avvalersi dei servizi erogati dall’Associazione, nonché di eleggere e di essere eletto alle cariche associative, salvo quanto disposto dall’art.16, ultimo comma.

L'adesione ad ASTOI Confindustria Viaggi comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, il Regolamento, il Codice di Comportamento, le deliberazioni e le direttive assunte dagli organi statutari dell'Associazione.

I Soci possono fregiarsi del marchio e del logo ASTOI Confindustria Viaggi secondo modalità stabilite dal Regolamento.

ART. 7 - CONTRIBUTO DEI SOCI

Il finanziamento dell'attività di ASTOI Confindustria Viaggi è assicurato principalmente attraverso le quote corrisposte dai Soci. Il Comitato di Presidenza delibera l'accettazione anche di contributi e devoluzioni di beni da parte di terzi (Enti, Società e privati) che saranno utilizzati per il raggiungimento dei fini statutari. 

I Soci sono tenuti a corrispondere annualmente all'Associazione le quote di adesione deliberate dall'Assemblea, su proposta del Comitato di Presidenza.

L’Assemblea delibera altresì sul numero dei voti attribuiti ai Soci Effettivi, su proposta del Comitato di Presidenza.

La quota di adesione annua è differenziata per tipologia di attività (organizzazione o intermediazione) e rapportata ad altri parametri significativi della capacità contributiva, quali:

  • il fatturato realizzato dall’impresa associata nel corso dell'esercizio immediatamente precedente;
  • il numero di dipendenti;
  • il numero di punti vendita;
  • altri parametri stabiliti nel Regolamento.

Il Regolamento stabilisce le modalità, i termini di pagamento delle quote per i Soci effettivi e per quelli aggregati.

ART. 8 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde di diritto per:

  • dimissioni da parte del Socio;
  • cessazione dell'attività di organizzazione o intermediazione di viaggi da parte del Socio effettivo o, per tutti i Soci, a seguito di messa in liquidazione, di apertura procedura concorsuale, fusioni o modifiche sostanziali all’assetto societario o alla sua ragione sociale, nonché cessione ad altro soggetto dell’azienda o del ramo d’azienda, salvo quanto previsto dal comma successivo.

In caso:

  • di acquisizione di una quota superiore al 50% (cinquantapercento) del capitale sociale di un’impresa socia da parte di un non socio di ASTOI Confindustria Viaggi;

oppure:

  • di cessione dell’azienda o del ramo d’azienda ad un non socio di ASTOI Confindustria Viaggi;

oppure:

  • di fusione per incorporazione in società che non sia socia di ASTOI Confindustria Viaggi;

Il Socio ha l’obbligo di comunicare tale variazione entro 30 giorni dal suo verificarsi al Comitato di Settore di appartenenza e lo stesso – previo parere del Comitato di Presidenza - potrà revocare la qualità di socio laddove ritenga che i presupposti ed i requisiti di cui all’art. 4 secondo comma siano venuti meno.

La cessazione della qualità di Socio ha effetto immediato e non comporta alcun diritto sul fondo comune né dà diritto al rimborso, neppure parziale, delle quote associative versate.

La perdita della qualità di Socio comporta l’automatica decadenza dai diritti derivanti dalla qualità di socio e l’automatica decadenza dagli incarichi rivestiti dei propri rappresentanti.

Se le dimissioni vengono presentate a meno di 45 giorni precedenti la chiusura dell’esercizio sociale esse comportano comunque la corresponsione della quota di adesione per l’anno successivo.

ART. 9 - ESPULSIONE DEL SOCIO

Il Socio viene espulso dall'Associazione su delibera del Comitato di Settore di competenza, previo parere del Comitato di Presidenza - nei seguenti casi:

a) quando non ottemperi all'obbligo di versamento della quota annua entro i termini stabiliti dal Regolamento;

b) quando non rispetti gli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle decisioni degli organi statutari dell'Associazione;

c) su proposta del Collegio dei Probiviri:

  • quando non rispetti il Codice di Comportamento e gliene venga dato avviso dal Collegio in forma scritta;
  • quando ponga in atto ogni altro comportamento o fatto incompatibile con le finalità dell'Associazione stessa. 

La delibera di espulsione, adottata dal competente Comitato di Settore con voto favorevole espresso dalla maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti, viene tempestivamente comunicata alla parte interessata a mezzo lettera raccomandata ed ha effetto immediato.

Il Socio espulso può richiedere la revoca del provvedimento presentandone istanza alla prima Assemblea utile, che delibererà con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei partecipanti.

Il Comitato di Settore darà corso alle necessarie azioni per il recupero, anche forzoso, della quota annua dovuta dal Socio espulso. La cessazione della qualità di Socio per procedura di espulsione non comporta alcun diritto sul fondo comune né dà diritto al rimborso, nemmeno parziale, delle quote associative versate.

La delibera di espulsione del Socio comporta l’immediato decadimento dai diritti derivanti dalla qualità di socio e l’automatica decadenza dagli incarichi rivestiti dai propri rappresentanti con la conseguente impossibilità di fruire di tutti i servizi a cui la qualità di Socio dà diritto.