Tour operator con Iva all'origine: regime speciale decisivo. anche senza disposizioni particolari sulla territorialità
La riforma dell'individuazione del luogo delle prestazioni di servizi in genere, scattata il 1° gennaio scorso per effetto della direttiva n. 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008, sta suscitando preoccupazioni tra gli operatori del settore. Si ipotizza che, in difetto di una specifica previsione, le prestazioni delle agenzie di viaggio, allorquando rese a committenti soggetti passivi (si pensi ai rapporti fra gli stessi operatori), siano da considerare territorialmente rilevanti nel paese in cui è stabilito il committente, in base alla nuova regola generale delle prestazioni generichze «business to business». In tale eventualità, le prestazioni «in entrata» dovrebbero essere assoggettate a tassazione da parte del committente sull'intero corrispettivo, anche se comprensivo dell'Iva che il fornitore non ha potuto detrarre per effetto del regime speciale; quelle «in uscita», di contro, sarebbero non territoriali nel paese del prestatore, il quale tuttavia non potrebbe recuperare l'Iva sui relativi costi specifici in quanto, se la prestazione fosse territoriale, non consentirebbe comunque il diritto alla detrazione per effetto dell'art. 74-ter. Se così fosse, risulterebbe evidentemente compromesso il corretto funzionamento dell'imposta. A ben vedere, però, pur in assenza di una specifica disposizione nell'ambito della nuova disciplina della territorialità, pare possibile ritenere che nulla sia mutato per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e riconducibili alla nozione di «pacchetto turistico». Vero è che né l'art. 74-ter, né le nuove disposizioni dell'art. 7 e seguenti, come modificate dal decreto legislativo in corso di pubblicazione, dispongono alcunché al riguardo.
A livello comunitario, tuttavia, il regime speciale delle agenzie di viaggio è previsto e disciplinato dalle disposizioni degli articoli 306 e seguenti della citata direttiva 112 del 2006. Nell'articolo 307 della direttiva, in particolare, si legge che le operazioni effettuate, conformemente alle condizioni dell'art. 306, dalle agenzie di viaggio per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizi unica resa dall'agenzia al viaggiatore, prestazione che «è assoggettata all'imposta nello stato membro in cui l'agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione a partire dalla quale essa ha fornito la prestazione di servizi». Sembra pertanto corretto concludere che tale disposizione, che localizza la prestazione dell'agenzia nel luogo in cui essa è stabilita (secondo quella che, nel previgente regime di territorialità, era la regola generale anche nei rapporti «business to business»), costituisce, anche nel mutato quadro di riferimento, la base normativa per continuare ad ancorare in ogni caso le prestazioni in esame nel paese del fornitore. Fonte: Italia Oggi












































