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Italia Oggi Sette - Vacanze rovinate, come difendersi
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In un convegno organizzato a Milano dal Gist si è fatto il punto sulla giurisprudenza più recente.

Si ampliano i casi di risarcimento del danno da disservizi

I casi sono molteplici: dagli amici che si sono ritrovati allo Sheraton di Parigi in stanze situate in piani separati ai coniugi in partenza per il viaggio di nozze che hanno perso i bagagli, da chi ha prenotato un quattro stelle sul mare in un isola greca e poi ha trovato la pensione nell'entroterra. Fino ai casi limite di voli cancellati per overbooking o di resort inesistenti prenotati tramite agenzie viaggio online con sedi in Brasile.

Oggi tra voli low cost, tour operator e servizi ricettivi online e reali, sta aumentando la conflittualità legata alle vacanze.Tradotto in altri termini: più lavoro per gli avvocati e maggiore specializzazione turistica chiesta dal mercato. È quanto emerge dal nuovo testo giuridico edito da Giuffrè, dal titolo Danno da vacanza rovinata, firmato da Simona Caterbi, magistrato del tribunale di Trento, presentato nei giorni scorsi a Milano in occasione di un convegno organizzato dal Gist, il Gruppo italiano della stampa turistica, intitolato «Vacanze rovinate: qualidanni e quali risarcimenti?».

«Negli ultimi tempi il tema delle vacanze rovinate per disservizi da parte dei tour operator o delle compagnie aeree è sempre spesso al centro dell'attenzione dei media, e l'ingresso nell'estatealza l'attenzione di tv e carta stampata su questi argomenti», spiega ad Avvocati Oggi Francesca Rebonato, componente del direttivo nazionale del Gist, gruppo specializzato della stampa turistica aderente all Fnsi, presieduta da Stefano Passaquindici.

«È per questo motivo che abbiamo deciso di organizzare questo convegno, anche per raccontare come si sta evolvendo la giurisprudenza in materia di danno collegato alla vacanza rovinata: se acquisto una camera a quattro stelle, infatti, devo sapere che mi spetta un servizio diquel livello, pena il risarcimento. E oggi c'è un novità in più: se acquisto una camera a quattro stelle con vista mare, e ne ricevo una a tre stelle di fianco all'autostrada, nelle uniche tre settimane di ferie concessemi dal datore di lavoro, posso pretendere da chi mi ha venduto il pacchetto oltre al risarcimento della spesa anche un indennizzo per il malumore e il fastidio che la vacanza mi ha provocato».

Un po' come avviene per il riconoscimento dello stress post traumatico, collegato a un incidente d'auto, o al danno morale, collegato alla fine di un matrimonio. La dottrina italiana sta infatti riconoscendo un nuovo diritto: quello a trascorrere un vacanza serena e appagante. «A introdurre il danno da stress da vacanza rovinata», spiega l'autrice delvolume, il giudice Caterbi, «è stata la Corte di giustizia Ue che ne 2002 ha chiarito che l'articolo 5 della direttiva 314 risalente addirittura al 1990 oltre a prevedere il rimborso materiale della vacanza non finalizzata(cioè il cui fine previsto espressamente dal contratto turistico tra operatore e cliente, non è stato raggiunto,ndr), come ad esempio il nuovo biglietto aereo per un volo cancellato, o la differenza di prezzo tra un alloggio venduto a stelle e poi risultato a tre, apre all'indennizzo collegato ai disagi».

In Italia il dibattito sull'esistenzadel danno non materiale da vacanza (in una prima fase la dottrina si è a lungo interrogata se classificarlocome danno esistenziale, morale o biologico, ndr) è cominciato negli anni 80, «fin quando», aggiunge Caterbi, «nell'autunno del 2008 le Sezioni riunite di San Martino - dette così perchè si sono riunite l'11novembre, il giorno di San Martino, appunto - ha pacificamente riconosciuto i principi comunitari in materia».

Valutare il danno patrimoniale di una vacanza è piuttosto semplice (sul contratto c'è scritto il livellodi servizio, le condizioni del volo o il tipo di ricettività, ndr), diverso è monetizzare l'indennizzo del danno non patrimoniale. «Il turista deve provare la sofferenza che ha patito per una vacanza rovinata, dalla testimonianza di una persona terza, alla dimostrazione che quella settimana di ferie era l'unico momento di pausa da un anno, fino alle fotografie del contenuto di una valigia poi smarrita», conclude il magistrato di Trento. Ed è proprio a seconda delle prove documentate che varia il risarcimento.

Per i voli cancellati,l'indennizzo morale era già previsto da un regolamento del 1994 di matrice comunitaria. La Ue 16 anni fa obbligava le compagnie aeree a proteggere il passeggero (imbarcandolo su un altro volo con la stessa destinazione e garantendogli vitto e alloggio fino al decollo, ndr) ma anche a garantirgli un bonus forfettarioche oscilla tra i 250 e i 600 euro a seconda della lunghezza del volo, da stress psicofisico presunto. Spesso però le vacanze vengono rovinate da eventi al di fuori dal controllo degli operatori del mercato.

Per questo secondo Enrico Scotti, vicepresidente di Astoi, l'associazione di categoria che raggruppa i tour operator di Confindustria, chi prepara il pacchetto di viaggio non può assumersi la responsabilità delle condizioni meteo odelle decisioni della pubblica amministrazione. «Se un prestigioso albergo in Sardegna», chiarisce Scotti,«con accesso privato in spiaggia, per via di una nuova disposizione amministrativa si vede dimezzare la propria concessione, non spetta al tour operator sanare il malessere del turista. Stesso discorso vale se nella sua unica settimana di vacanza al mare dell'anno si becca la pioggia».

Roberto Barbieri, della Segreteria Nazionale Movimento Consumatori, associazione dei consumatori che in linea di principio condivide le posizioni di Astoi, ha tenuto a precisare però che i tour operator devono garantire maggiore trasparenza neidépliant che invece spesso risultano poco aggiornati e poco obiettivi.

ItaliaOggi Sette Pag. 204

 

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